Descrizione
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”; ed in particolare, gli artt. 39, co.1, 40 e 41, che testualmente recitano:
Art. 39 – Presidenza dei consigli comunali e provinciali.
1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le
funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all’articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.
Art. 40 – Convocazione della prima seduta del consiglio.
1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori adempimenti. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell’articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo73.
3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.
4. La prima seduta del consiglio provinciale è presieduta e convocata dal presidente della provincia sino alla elezione del presidente del consiglio.
5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all’elezione del presidente del consiglio.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.
Art. 41 Adempimenti della prima seduta.
1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previsti, provvedendo secondo la procedura indicata dall’articolo 69.
2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi
degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
RENDE NOTO
che il Consiglio Comunale eletto a seguito delle recenti consultazioni elettorali del 08/06/2024 e 09/06/2024 è convocato per le ore 19:00 del giorno 25-06-2024 in seduta di prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno 27-06-2024 alle ore 10:00, nella sala consiliare per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti;
2) Giuramento del Sindaco;
3) Comunicazione della nomina della Giunta Comunale e del Vicesindaco;
4) Elezione Commissione Elettorale comunale;
5) Nomina Commissione Comunale Giudici Popolari;
6) Variazione al Bilancio e applicazione avanzo di amministrazione.