ORDINANZA DEL SINDACO – N.4 DEL 18.07.2024

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LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Data:

14 Ottobre 2024

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Descrizione

 

VISTA

  • la carenza delle risorse idriche nel territorio regionale con livelli di criticità in numerosi bacini idrici a causa del mancato apporto meteorologico;
  • il perdurare di condizioni meteoclimatiche caratterizzate da elevate temperature ed elevata evapotraspirazione con conseguente disagio soprattutto per le attività agro-zootecniche;

CONSIDERATO

che alla luce di quanto esposto, al fine di preservare l’uso potabile e l’uso zootecnico della risorsa idrica, risulta necessario limitare l’utilizzo dell’acqua per gli usi NON ESSENZIALI.

ORDINA

fino a revoca della presente ordinanza e comunque sino alla conclusione del periodo siccitoso, di non utilizzare l’acqua potabile erogata dalla rete acquedottistica e L’ACQUA DISPONIBILE NEI PUNTI DI ATTINGIMENTO IDRICO PUBBLICO (abbeveratoi e cisterne) del Comune di Genoni per gli usi non essenziali:

Pertanto, in tutto il territorio comunale È VIETATO:

1. il prelievo, l’attingimento e l’utilizzo della risorsa idrica per scopi voluttuari quali il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino, ecc.;
2. il lavaggio di aree cortilizie e piazzali, salvo evidente situazione inerente all’igiene pubblica;
3. il lavaggio di veicoli a motore (con esclusione degli autolavaggi autorizzati);
4. l’annaffiamento di orti, vigneti, oliveti e frutteti, con esclusione delle irrigazioni di soccorso nel solo caso di attività iscritte alle categorie di produttori di appartenenza;
5. i prelievi dai punti di attingimento comunali (abbeveratoi e cisterne) superiori ai 1000 litri giornalieri;
6. i prelievi dai punti di attingimento comunali (abbeveratoi e cisterne) nelle ore serali e notturne con particolare riferimento alle cisterne comunali alimentate da pannelli solari;
7. ogni collegamento con tubazioni o altri dispositivi all’acquedotto comunale e a ogni punto di attingimento idrico comunale (abbeveratoi e cisterne) per prelievi di qualunque entità non espressamente autorizzati.

PRECISA

 che sono esclusi dalla presente ordinanza gli usi della risorsa idrica per pubblica utilità e antincendio, per i servizi di igiene urbana, incluse le annaffiature di soccorso nella cura del verde pubblico;
 che limitati prelievi idrici per irrigazioni di soccorso di piccoli orti familiari (non superiori a 500 mq) sono consentiti esclusivamente dal punto idrico in località ZINNIGAS.

Per quanto sopra ordinato:

1. Il personale dell’Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti di Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
2. Il responsabile dell’ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

AVVERTE

Che, salvo che il fatto costituisca più grave reato e salva ed impregiudicata applicazione di ulteriori sanzioni previste da normative specifiche, per le violazioni della presente Ordinanza si procederà alla comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da 150 euro a 500 euro di cui all’art.7-bis del D.lgs. 267/2000.

INFORMA

che contro il presente provvedimento, in ossequio all’art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, può essere proposto ricorso al T.A.R. della Sardegna entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica o pubblicazione dell’atto o dalla sua conoscenza per altra via.

A cura di

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Pagina aggiornata il 14/10/2024, 11:02