Zona con attiva circolazione del virus della Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue virus) sierotipi 3 (BTV3) e 8 (BTV8) – Applicazione di misure di controllo e di riduzione dei rischi correlati alle movimentazioni di animali di specie sensibili alla Bluetongue (ovini, caprini e bovini).

Dettagli della notizia

Il Servizio Veterinario, nelle funzioni di Autorità Competente Locale designata ad eseguire i “controlli ufficiali” e le “altre attività ufficiali” in materia di sanita animale:

Data:

14 Ottobre 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

Con decorrenza immediata, nelle more dell’emanazione di successive indicazioni ministeriali o regionali, di applicare e rispettare le seguenti misure cautelari di prevenzione e controllo finalizzate a ridurre il rischio di ulteriore diffusione del virus della Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) da sierotipo 3 (BTV3) e da sierotipo 8 (BTV8) verso le zone regionali ed extraregionali non interessate dalla medesima circolazione virale, attraverso il controllo delle movimentazioni di animali delle specie ovina, caprina e bovina, sensibili
alla malattia (fatte salve le norme che disciplinano le specifiche misure previste per la movimentazione di animali tra Stati membri della UE e le specifiche misure per le movimentazioni verso i territori nazionali della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Friuli Venezia Giulia in possesso dello status di indenne):

1) È dichiarata come “Zona non indenne con attiva circolazione del virus della Bluetongue sierotipo 3 (BTV3) e sierotipo 8 (BTV8)” l’intero territorio della Provincia di Oristano e il territorio del Comune di Genoni (SU) in quanto area territoriale comprendente e circostante gli stabilimenti nei quali sono stati rilevati casi sospetti o confermati (focolai) di Bluetongue virus (BTV).

2) All’interno della suddetta zona, le movimentazioni di animali di specie sensibili, fatte salve le specifiche misure e limitazioni previste negli stabilimenti sedi di sospetto o di focolaio per Febbre catarrale degli ovini, sono consentite senza restrizioni purché gli animali da spostare non presentino segni clinici di malattia il giorno del trasporto e previa validazione del Documento di accompagnamento informatizzato da parte della ASL.

3) Le movimentazioni di animali di specie sensibili, da vita, in provenienza dalla suddetta zona verso le zone non interessate dalla circolazione virale sono subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:
a) le movimentazioni di animali devono essere concordate fra i servizi veterinari di partenza e destinazione mediante prenotifica di almeno 48 ore prima della movimentazione;
b) il Documento di accompagnamento degli animali deve essere validato dalla ASL;
c) gli animali non dovranno mostrare segni clinici di malattia nelle 24 ore precedenti la partenza;

d) i mezzi di trasporto dovranno essere trattati con insetticidi autorizzati;
e) vaccinazione dei capi da movimentare da non più di 12 mesi e, nel caso di un vaccino con doppia somministrazione, da almeno 10 giorni dalla seconda dose di vaccino mentre, nel caso di un vaccino con un’unica somministrazione, i capi devono essere vaccinati da almeno 30 giorni;
Nel caso di animali di età inferiore ai 90 giorni, gli stessi devono essere figli di madri vaccinate da non più di 12 mesi;
f) in alternativa alla vaccinazione, tutti gli animali destinati alla movimentazione devono essere trattati con insetto repellente da almeno 7 giorni, e comunque fino al giorno della partenza, e quindi sottoposti al test PCR per BTV con esito negativo. “La movimentazione è vietata ai soli capi della partita risultati positivi al test PCR” ovvero la movimentazione è consentita ai soli capi con esito negativo alla PCR.

Nel caso di partite costituite da un gran numero di animali è possibile esaminare un campione degli stessi (cosiddetto test a campione) secondo la numerosità campionaria riportata nella tabella sottostante.
“In caso di test a campione, in presenza di esito positivo, la movimentazione è vietata a tutta la partita”.

 

Numero animali della partita da movimentare Numero animali da esaminare mediante PCR
Fino a 20 Tutti
20 – 50 25
50 – 90 35
90 – 150 45
> 150 59

 

Inoltre, in seguito al rilievo di positività, l’azienda di origine dei suddetti capi è considerata azienda sospetta di infezione e come tale sottoposta alle relative misure di prevenzione e controllo.
Nel Documento di Accompagnamento (DDA), validato dalla ASL, dovrà essere specificato nell’apposito riquadro “PCR Negativa in data .. / .. /……
g) In alternativa alla vaccinazione e al test PCR è prevista la possibilità del mantenimento degli animali in uno “stabilimento protetto da vettori” nel rispetto dei tempi e secondo le modalità previste dal Regolamento 689/2020 (art. 44 e Capitoli 2 e 3).

4) In talune situazioni, da valutare caso per caso, i Veterinari Ufficiali competenti sugli stabilimenti di partenza e destinazione possono concordare, in deroga all’effettuazione del test PCR sugli animali da movimentare e in deroga ad altre misure, la possibilità di autorizzare le movimentazioni a condizione che siano soddisfatte garanzie adeguate in materia di salute animale in base al risultato favorevole di una valutazione del rischio contro il diffondersi del virus della Febbre catarrale (tenuto conto, per esempio, della situazione epidemiologica locale, dei dati storici sulla diffusione della malattia negli stabilimenti interessati, della specifica situazione geografica e dei correlati aspetti ecologici e di controllo degli insetti vettori).

 

5) Le movimentazioni di animali di specie sensibili, da macello, in provenienza dalla suddetta zona verso le zone non interessate dalla circolazione virale sono subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le movimentazioni di animali devono essere concordate fra i servizi veterinari di partenza e destinazione mediante prenotifica di almeno 48 ore prima della movimentazione;
b) il Documento di accompagnamento degli animali deve essere validato dalla ASL;
c) gli animali non dovranno mostrare segni clinici di malattia nelle 24 ore precedenti la partenza;
d) i mezzi di trasporto dovranno essere trattati con insetticidi autorizzati;
e) gli animali devono essere macellati entro 24 ore dall’arrivo al macello di destinazione

 

Ulteriori informazioni

Pagina aggiornata il 14/10/2024, 11:02